Consiglio di Istituto

Il consiglio di Istituto elabora e adotta gli indirizzi generali e determina le forme di autofinanziamento della scuola. Delibera il programma annuale e il conto consuntivo e stabilisce come impiegare i mezzi finanziari per il funzionamento amministrativo e didattico.
Spetta al consiglio l’adozione del Regolamento interno di Istituto, l’acquisto, il rinnovo e la conservazione di tutti i beni necessari alla vita della scuola, la decisione in merito alla partecipazione dell’istituto ad attività culturali, sportive e ricreative, nonché allo svolgimento di iniziative assistenziali.
Fatte salve le competenze del collegio dei docenti e dei consigli di classe, ha potere deliberante sull’organizzazione e la programmazione della vita e dell’attività della scuola, nei limiti delle disponibilità di bilancio, per quanto riguarda i compiti e le funzioni che l’autonomia scolastica attribuisce alle singole scuole. In particolare adotta il Piano dell’offerta formativa elaborato dal collegio dei docenti.
Inoltre il consiglio di istituto indica i criteri generali relativi alla formazione delle classi, all’assegnazione dei singoli docenti, e al coordinamento organizzativo dei consigli di classe.
Esprime parere sull’andamento generale, didattico ed amministrativo dell’istituto, stabilisce i criteri per l’espletamento dei servizi amministrativi ed esercita le competenze in materia di uso delle attrezzature e degli edifici scolastici.
Composizione del Consiglio di Istituto.
Nelle scuole con popolazione scolastica superiore a 500 alunni è costituito da 19 componenti, di cui 8 rappresentanti del personale docente, 2 rappresentanti del personale amministrativo, tecnico-ausiliario, 8 rappresentanti dei genitori degli alunni,
il dirigente scolastico.
Il consiglio di Istituto è presieduto da uno dei membri, eletto tra i rappresentanti dei genitori degli alunni.I membri del consiglio di istituto rimangono in carica per tre anni scolastici.